Art. 63
Responsabilità degli osservatori scientifici
In vigore dal 15 nov 2017
Responsabilità degli osservatori scientifici
1. In particolare, gli Stati membri chiedono agli osservatori di:
a)
registrare e comunicare informazioni sull'attività di pesca, che dovranno includere almeno i seguenti elementi:
i)
dati concernenti il totale delle catture di specie bersaglio, delle catture accessorie e dei rigetti (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), la composizione per taglia, le condizioni in cui vengono eliminate (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e i campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);
ii)
informazioni sulle operazioni di pesca, tra cui la zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine, informazioni relative allo sforzo di pesca (ad esempio, numero di cale, numero di ami ecc.) e la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca;
b)
osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti;
c)
presentare eventuali proposte che reputano appropriate per migliorare l'efficienza delle misure di conservazione e il monitoraggio scientifico.
2. Gli Stati membri garantiscono il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati che includano, se necessario, l'uso della fotografia o di videocamere.
3. I comandanti delle navi garantiscono un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni affinché gli osservatori possano svolgere i suoi compiti in modo efficace.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2107:oj#art-63