Art. 63 · Responsabilità degli osservatori scientifici

Art. 63

Responsabilità degli osservatori scientifici

In vigore dal 15 nov 2017
Responsabilità degli osservatori scientifici 1.   In particolare, gli Stati membri chiedono agli osservatori di: a) registrare e comunicare informazioni sull'attività di pesca, che dovranno includere almeno i seguenti elementi: i) dati concernenti il totale delle catture di specie bersaglio, delle catture accessorie e dei rigetti (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), la composizione per taglia, le condizioni in cui vengono eliminate (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e i campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame); ii) informazioni sulle operazioni di pesca, tra cui la zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine, informazioni relative allo sforzo di pesca (ad esempio, numero di cale, numero di ami ecc.) e la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca; b) osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti; c) presentare eventuali proposte che reputano appropriate per migliorare l'efficienza delle misure di conservazione e il monitoraggio scientifico. 2.   Gli Stati membri garantiscono il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati che includano, se necessario, l'uso della fotografia o di videocamere. 3.   I comandanti delle navi garantiscono un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni affinché gli osservatori possano svolgere i suoi compiti in modo efficace.
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