Art. 61 · Istituzione di programmi di osservazione scientifica nazionali

Art. 61

Istituzione di programmi di osservazione scientifica nazionali

In vigore dal 15 nov 2017
Istituzione di programmi di osservazione scientifica nazionali 1.   Gli Stati membri istituiscono programmi di osservazione scientifica nazionali che garantiscano: a) una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna; b) per le navi noleggiate, in deroga alla lettera a), una copertura minima di osservazione del 10 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna; c) una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca; d) la raccolta di dati su tutti gli aspetti dell'operazione di pesca, compresa la cattura, come specificato all', paragrafo 1. 2.   La copertura di osservazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è calcolata nel modo seguente: a) in numero di cale o bordate per la pesca con reti da circuizione a chiusura; b) in giorni di pesca, numero di cale o bordate per la pesca con palangari pelagici; oppure c) in giorni di pesca per la pesca con lenze a canna. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove sussista un rischio straordinariamente elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, uno Stato membro può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa. Tale strategia alternativa garantisce una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 1, lettera a), e una raccolta di dati equivalente. Lo Stato membro interessato presenta i dettagli della strategia alternativa alla Commissione. 4.   La Commissione sottopone i dettagli della strategia alternativa di cui al paragrafo 3 alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT.
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