Art. 54 · Registro ICCAT delle navi da trasporto

Art. 54

Registro ICCAT delle navi da trasporto

In vigore dal 15 nov 2017
Registro ICCAT delle navi da trasporto 1.   Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (25), rilasciano autorizzazioni a ricevere trasbordi in mare da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT alle navi da trasporto. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, gli elenchi delle navi da trasporto autorizzate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per l'iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto. 3.   Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata ai loro elenchi delle navi da trasporto. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT. 4.   La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni: — nome della nave, numero di registro, — numero di registrazione ICCAT (se del caso), — numero IMO (se del caso), — nome precedente (se del caso), — precedente bandiera (se del caso), — informazioni precedenti di radiazione da altri registri (se del caso), — indicativo internazionale di chiamata, — tipo di nave, lunghezza, tonnellate di stazza lorda e capacità di carico, — nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori, — periodo autorizzato per il trasbordo. 5.   Il trasbordo in mare di cui all' può essere ricevuto solo da navi da trasporto incluse nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
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