Art. 50 · Notifica delle catture e dello sforzo di pesca

Art. 50

Notifica delle catture e dello sforzo di pesca

In vigore dal 15 nov 2017
Notifica delle catture e dello sforzo di pesca 1.   Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati seguenti (dati relativi al compito I): a) informazioni sulle caratteristiche della flotta per l'anno precedente; b) stime dei dati annuali relativi alle catture nominali (inclusi i dati sulle catture accessorie e i rigetti) riguardanti le specie regolamentate dall'ICCAT per l'anno precedente. 2.   Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati seguenti (dati relativi al compito II) in relazione alle specie regolamentate dall'ICCAT: a) i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata; tali dati comprendono le stime relative ai rigetti e alle reimmissioni in mare con l'indicazione dello stato dei pesci (vivi o morti); b) tutti i dati disponibili relativi alle catture nell'ambito della pesca ricreativa dell'anno precedente. 3.   La Commissione trasmette senza indugio al segretariato dell'ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per i dati relativi ai compiti I e II di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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