Art. 46 · Disposizioni generali

Art. 46

Disposizioni generali

In vigore dal 15 nov 2017
Disposizioni generali 1.   Le navi da cattura dell'Unione sono autorizzate a partecipare a un contratto di nolo concluso con le PCC solo se le navi noleggiate ottemperano alle seguenti condizioni: a) le navi noleggiate dispongono di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco ICCAT delle navi INN; b) le navi noleggiate non sono autorizzate a pescare nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente; c) le catture delle navi noleggiate sono scaricate esclusivamente nei porti delle PCC noleggiatrici, salvo diversa disposizione del contratto di nolo; e d) la società di nolo è legalmente stabilita nella PCC noleggiatrice. 2.   Qualsiasi operazione di trasbordo in mare è preventivamente e debitamente autorizzata dalla PCC noleggiatrice e soddisfa il capo IV del presente titolo.
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