Art. 46
Disposizioni generali
In vigore dal 15 nov 2017
Disposizioni generali
1. Le navi da cattura dell'Unione sono autorizzate a partecipare a un contratto di nolo concluso con le PCC solo se le navi noleggiate ottemperano alle seguenti condizioni:
a)
le navi noleggiate dispongono di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco ICCAT delle navi INN;
b)
le navi noleggiate non sono autorizzate a pescare nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente;
c)
le catture delle navi noleggiate sono scaricate esclusivamente nei porti delle PCC noleggiatrici, salvo diversa disposizione del contratto di nolo; e
d)
la società di nolo è legalmente stabilita nella PCC noleggiatrice.
2. Qualsiasi operazione di trasbordo in mare è preventivamente e debitamente autorizzata dalla PCC noleggiatrice e soddisfa il capo IV del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2107:oj#art-46