Art. 44 · Registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni

Art. 44

Registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni

In vigore dal 15 nov 2017
Registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni 1.   Gli Stati membri, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (22), rilasciano autorizzazioni a pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT ai pescherecci di grandi dimensioni battenti la loro bandiera. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, gli elenchi dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per l'iscrizione nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al massimo entro 30 giorni, ogni evento che richieda di apportare un'aggiunta, una cancellazione o una modifica al registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni. La Commissione, al massimo entro 45 giorni dalla data di tale evento, trasmette le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT. 4.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni non sono autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dall'ICCAT provenienti dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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