Art. 43 · Principio generale

Art. 43

Principio generale

In vigore dal 15 nov 2017
Principio generale In conformità dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di tonno rosso e pesce spada a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o utilizzano tecniche di pesca caratterizzati da un ridotto impatto ambientale.
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