Art. 42
Obblighi di comunicazione con riguardo alle tartarughe marine
In vigore dal 15 nov 2017
Obblighi di comunicazione con riguardo alle tartarughe marine
1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle interazioni delle proprie navi con le tartarughe marine nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, suddivise per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Tali informazioni includono:
a)
i tassi di cattura, le caratteristiche dell'attrezzo, le ore e i luoghi, le specie bersaglio e le condizioni in cui vengono eliminate (ossia rigettate morte o reimmesse in acqua vive);
b)
una ripartizione delle interazioni per specie di tartaruga marina; nonché
c)
il modo in cui sono rimaste agganciate o impigliate (anche nel caso dei FAD), il tipo di esca, la dimensione dell'amo e il tipo e le dimensioni dell'animale.
2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all', in merito all'attuazione dell' e ad altre azioni pertinenti adottate per attuare, con riguardo alle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, le linee guida per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nell'ambito delle operazioni di pesca pubblicate nel 2010 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
Storico versioni
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