Art. 40
Obblighi di comunicazione con riguardo agli uccelli marini
In vigore dal 15 nov 2017
Obblighi di comunicazione con riguardo agli uccelli marini
1. I pescherecci con palangari raccolgono e forniscono allo Stato membro di bandiera informazioni relative alle interazioni con gli uccelli marini, comprese le catture accidentali. Gli Stati membri comunicano queste informazioni alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.
2. Gli Stati membri informano la Commissione sull'attuazione delle misure di cui agli e sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione dell'Unione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca.
Storico versioni
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