Art. 31
Smerigli (Lamna nasus)
In vigore dal 15 nov 2017
Smerigli (Lamna nasus)
1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di smerigli catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
2. Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli smerigli catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.
Storico versioni
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