Art. 28
Sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi oltre i limiti delle possibilità di pesca
In vigore dal 15 nov 2017
Sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi oltre i limiti delle possibilità di pesca
Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio. Questi sbarchi non sono detratti dai limiti di cattura di detto Stato membro di cui al punto 1 della raccomandazione dell'ICCAT 2015-05, purché tale divieto sia chiaramente specificato nella relazione annuale di cui all' del presente regolamento.
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