Art. 22 · Autorizzazione di pesca speciale

Art. 22

Autorizzazione di pesca speciale

In vigore dal 15 nov 2017
Autorizzazione di pesca speciale 1.   Le navi da cattura dell'Unione incluse nell'elenco di cui all', paragrafo 2, lettera a), e che utilizzano arpioni o palangari dispongono di un'autorizzazione di pesca speciale. 2.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione l'elenco delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e rilasciate per l'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
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