Art. 20 · Navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio

Art. 20

Navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio

In vigore dal 15 nov 2017
Navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio 1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni conformemente alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (19), per la pesca del pesce spada del Mediterraneo. 2.   Entro l'8 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione nel formato stabilito negli orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti dall'ICCAT: a) un elenco delle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo; b) un elenco delle navi autorizzate dagli stessi alla pesca del pesce spada del Mediterraneo nel corso della pesca ricreativa. 3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), al segretariato dell'ICCAT entro il 15 gennaio di ogni anno. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al massimo entro 30 giorni, ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata agli elenchi delle navi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). La Commissione trasmette, senza indugio e al massimo entro 45 giorni dalla data dell'aggiunta, cancellazione o modifica di tali elenchi, le informazioni corrispondenti al segretariato dell'ICCAT.
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