Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 nov 2017
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa, operanti nella zona della convenzione ICCAT e, in caso di trasbordi, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT se trasbordano specie catturate in tale zona; b) alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti della pesca ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto; c) ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa e operano nelle acque dell'Unione.
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