Art. 2 · Inventario delle attività e dei crediti

Art. 2

Inventario delle attività e dei crediti

In vigore dal 14 nov 2017
Inventario delle attività e dei crediti 1.   Il perito redige un inventario di tutte le attività identificabili e contingenti di proprietà dell'entità. Tale inventario comprende attività per le quali è dimostrata o può essere ragionevolmente attesa l'esistenza di flussi di cassa ad esse associati. 2.   È messo a disposizione del perito un elenco di tutti i crediti e i crediti contingenti nei confronti dell'entità. Tale elenco classifica tutti i crediti e i crediti contingenti in base al loro ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza. Il perito è autorizzato a stipulare accordi per consulenze o competenze specialistiche con riguardo alla coerenza del rango dei crediti con la disciplina fallimentare applicabile. 3.   Il perito individua separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività.
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