Art. 8
In vigore dal 13 nov 2017
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegato IV e V.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV e V, o destinarli a loro vantaggio.
3. Nell'allegato IV figurano:
a)
le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela;
b)
le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.
4. Nell'allegato V figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi associati alle persone ed entità di cui al paragrafo 3.
5. Gli allegati IV e V contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.
6. Gli allegati IV e V riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Storico versioni
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