Art. 18

Art. 18

In vigore dal 13 nov 2017
1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.
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