Art. 17

Art. 17

In vigore dal 13 nov 2017
1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all', il Consiglio modifica l'allegato IV o V di conseguenza. 2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni. 3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza. 4.   L'elenco di cui agli allegati IV e V è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. 5.   La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
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