Art. 1
In vigore dal 13 nov 2017
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente, il o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:
i)
una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
ii)
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii)
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
iv)
una domanda riconvenzionale;
v)
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine, il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;
d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura o la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:
i)
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
ii)
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
iii)
titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
iv)
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi)
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e
vii)
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
h) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
i) «servizi di intermediazione»:
i)
la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o servizi finanziari e tecnici da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
ii)
la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o servizi finanziari e tecnici ubicati in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
j) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Storico versioni
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