Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 nov 2017
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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