Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 nov 2017
L'impresa slovena Celjske mesnine d.d. può continuare ad utilizzare la denominazione «Slavonski kulen» per designare prodotti non conformi al disciplinare dello «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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