Art. 6 · Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 27 ott 2017
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1.   Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito in tale articolo. 2.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.
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