Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 ott 2017
Il regolamento (UE) n. 1189/2011 è così modificato: 1. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data e alle modalità della notifica non appena quest'ultima è stata eseguita, attestando l'avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all'autorità richiedente.». 2. L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 1.   La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l'avvio della procedura di assistenza reciproca. 2.   Nel caso di una richiesta di misure cautelari, tale dichiarazione può essere integrata da una dichiarazione che specifichi le ragioni e le circostanze della richiesta, elaborata conformemente al modello che figura nell'allegato III.». 3. L'articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Un unico titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito può essere rilasciato in relazione a crediti e persone diversi conformemente al titolo o ai titoli iniziali che consentono l'esecuzione nello Stato membro richiedente.»; b) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter: «3 bis.   Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, di cui uno o più sono già stati riscossi o recuperati, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito fa riferimento unicamente ai crediti per il cui recupero è stata chiesta assistenza. 3 ter.   Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, l'autorità richiedente può elencare tali crediti in diversi titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato membro adito, conformemente alla ripartizione delle competenze in base al tipo di imposta dei rispettivi uffici di recupero nello Stato membro adito.»; 4. All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'assistenza in materia di recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il tasso di cambio utilizzato è l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta.»; 5. All'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente può trasmettere all'autorità adita una richiesta modificata di recupero o di adozione di misure cautelari. Nella misura del possibile, l'autorità adita dà seguito a tale richiesta modificata insieme alla richiesta iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la richiesta modificata alla richiesta iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta modificata soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/EU.». 6. All'articolo 23, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Gli importi da trasferire all'autorità richiedente conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/24/EU sono versati a tale autorità in euro, a meno che gli Stati membri non abbiano concordato di trasferire gli importi recuperati in un'altra valuta. Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo se diversamente concordato dagli Stati membri.». 7. L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento. 8. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. 9. L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato III.
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