Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 ott 2017
Il regolamento (UE) n. 346/2013 è così modificato: 1) l’, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Gli articoli da 3 a 6, gli articoli 10 e 13, l’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f), gli articoli da 15 bis a 20, l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 22 e 22 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e intendono usare la denominazione “EuSEF” per la commercializzazione di tali fondi nell’Unione.»; 2) all’, paragrafo 1, il primo comma è così modificato: a) alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda, laddove l’impresa: — fornisca servizi o merci che producono un rendimento sociale, — impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure — fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini;» b) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k)   “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha la sede legale;» c) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) “autorità competente”: i) per i gestori di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; ii) per i gestori di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE; iii) per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, l’autorità competente dello Stato membro in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è stabilito;» d) è aggiunta la lettera seguente: «n)   “autorità competente dello Stato membro ospitante”: l’autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è commercializzato.»; 3) l’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sia i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale gestiti internamente che i gestori esterni di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale sono dotati di un capitale iniziale di almeno 50 000 EUR.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   I fondi propri corrispondono in ogni momento ad almeno un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore durante l’esercizio precedente. L’autorità competente dello Stato membro di origine ha facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un gestore rispetto all’anno precedente. Ove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non abbia portato a termine un anno di attività, l’obbligo corrisponde a un ottavo delle spese generali fisse previste nel suo piano imprenditoriale, a meno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine non richieda un adeguamento di detto piano. 4.   Se il valore dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale gestiti dal gestore supera 250 000 000 EUR, il gestore fornisce un importo aggiuntivo di fondi propri. Tale importo aggiuntivo è pari allo 0,02 % dell’importo di cui il valore totale dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale supera 250 000 000 EUR. 5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può autorizzare il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a non fornire fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 4, se tale gestore beneficia di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che le autorità competenti dello Stato membro d’origine ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione. 6.   I fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.»; 4) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) informazioni sulla natura, il valore e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti qualificati di cui all’articolo 5, paragrafo 1;» ii) è aggiunta la lettera seguente: «f) una descrizione del modo in cui i rischi ambientali e climatici sono presi in considerazione nell’approccio di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine mette a disposizione dell’autorità competente di ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato, dell’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e dell’ESMA tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in maniera tempestiva e attraverso le procedure di cui all’articolo 23.»; 5) all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;» 6) l’articolo 15 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa; b) al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa; c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla sua registrazione quale gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui esso ha fornito le informazioni di cui al predetto paragrafo. 5.   Una registrazione effettuata conformemente al presente articolo costituisce registrazione ai fini dell’, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE in relazione alla gestione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. 6.   Un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui al presente articolo notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la sua registrazione iniziale in conformità del presente articolo prima che dette modifiche prendano effetto. Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro un mese dal ricevimento della notifica di tali modifiche. L’autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo qualora lo ritenga necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. Le modifiche possono essere attuate se l’autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione. 7.   Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 8.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9.   L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»; 7) sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 15 bis 1.   I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per cui intendono utilizzare la denominazione “EuSEF”. 2.   La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e contiene i seguenti elementi: a) il regolamento o gli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; b) le informazioni sull’identità del depositario; c) le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1; d) un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II fanno riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5, 6 e 10, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) e f). 3.   Qualora l’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e l’autorità competente dello Stato membro di origine siano diverse, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale chiede all’autorità competente dello Stato membro di origine se il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale rientri nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a). L’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2. L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. 4.   I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che essi hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE. 5.   Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registra un fondo come fondo qualificato per l’imprenditoria sociale se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2. 6.   L’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo qualificato per l’imprenditoria sociale entro due mesi dal momento in cui tale gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2. 7.   La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell’intero territorio dell’Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l’Unione con la denominazione “EuSEF”. 8.   Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 10.   L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento. Articolo 15 ter Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare i gestori di cui all’articolo 15 o i fondi di cui all’articolo 15 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore abbia fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.»; 8) all’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso. Ai fini del primo comma, l’autorità competente di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato a norma dell’articolo 15 bis notifica immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine non impongono ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell’inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.»; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 17 bis 1.   Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all’articolo 15, paragrafo 9, e all’articolo 15 bis, paragrafo 10, l’autorità competente dello Stato membro d’origine o, se diversa, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata garantita la registrazione di cui all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 15 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell’ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso la procedura di cui all’articolo 23. 2.   Per garantire l’applicazione uniforme di tale articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 10) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 1.   L’ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet e che contiene l’elenco di tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che utilizzano la denominazione “EuSEF” e dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per i quali essi utilizzano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati. 2.   L’ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), punto v).»; 11) all’articolo 19 sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Per i gestori di cui all’, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che gestisce. 1 ter.   Per un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da un gestore di cui all’, paragrafo 2, l’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e i). L’autorità competente del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.»; 12) all’articolo 20 è aggiunto il comma seguente: «L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»; 13) l’articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 2, «16 maggio 2015» è sostituito da «2 marzo 2020»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   I gestori di cui all’, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva. I gestori di cui all’, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.»; 14) l’articolo 22 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale:»; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) utilizzi la denominazione “EuSEF” senza essere registrato ai sensi dell’articolo 15, o il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non sia registrato ai sensi dell’articolo 15 bis;» iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell’articolo 15 o dell’articolo 15 bis;» b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente, ove opportuno: a) adotta misure per garantire che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 13 a 15 bis, a seconda dei casi; b) proibisce al gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato l’utilizzo della denominazione “EuSEF” e cancella dal registro tale gestore o il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato. 3.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa senza indugio ogni altra autorità competente interessata, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), e l’ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. 4.   Il diritto di commercializzare uno o più fondi qualificati per l’imprenditoria sociale con la denominazione “EuSEF” nell’Unione decade con effetto immediato a decorrere dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l’ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui alle lettere da a) a i) del paragrafo 1. L’ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall’adottare tali misure.»; 15) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 22 bis I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.»; 16) l’articolo 27 è così modificato: a) al paragrafo 2, lettera a), «22 luglio 2017» è sostituito da «2 marzo 2022»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Parallelamente al riesame ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza: a) la gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e l’opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l’opzione di un passaporto di gestione; e b) l’adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e l’impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi. A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»
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