Art. 9 · Contenuto dei piani d'azione preventivi

Art. 9

Contenuto dei piani d'azione preventivi

In vigore dal 25 ott 2017
Contenuto dei piani d'azione preventivi 1.   Il piano d'azione preventivo contiene: a) i risultati della valutazione del rischio e una sintesi degli scenari considerati di cui all', paragrafo 4, lettera c); b) la definizione di clienti protetti e le informazioni di cui all', paragrafo 1, secondo comma; c) misure, volumi e capacità necessarie per rispettare lo standard infrastrutturale e lo standard di approvvigionamento di gas di cui agli , incluso, ove opportuno, il limite fino al quale le misure sul versante della domanda possono compensare adeguatamente e in maniera tempestiva l'interruzione dell'approvvigionamento di gas di cui all', paragrafo 2, l'individuazione dell'infrastruttura principale del gas d'interesse comune in caso di applicazione dell', paragrafo 3, i volumi di gas necessari per categoria di clienti protetti e per scenario, di cui all', paragrafo 1, eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas, compresa qualsiasi giustificazione che dimostri la conformità alle condizioni di cui all', paragrafo 2, e la descrizione di un meccanismo volto a ridurre temporaneamente eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas o altri obblighi conformemente all', paragrafo 3; d) gli obblighi delle imprese di gas naturale, delle imprese elettriche se del caso, e di altri organi pertinenti che possono ripercuotersi sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio gli obblighi relativi al funzionamento sicuro del sistema del gas; e) le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti, di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica e di ridurre la domanda di gas, nonché alla possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas, le fonti di approvvigionamento di gas e l'utilizzo regionale delle capacità esistenti di stoccaggio e GNL, per preservare il più possibile l'approvvigionamento di gas a tutti i clienti; f) informazioni sull'impatto economico, l'efficienza e l'efficacia delle misure contenute nel piano, compresi gli obblighi di cui alla lettera k); g) una descrizione degli effetti delle misure contenute nel piano sul funzionamento del mercato interno dell'energia e sui mercati nazionali, compresi gli obblighi di cui alla lettera k); h) una descrizione dell'impatto delle misure sull'ambiente e i clienti; i) i meccanismi da usare nella cooperazione con altri Stati membri, compresi quelli volti a preparare e attuare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza; j) informazioni riguardanti le interconnessioni e infrastrutture esistenti e future, incluse quelle che forniscono accesso al mercato interno, i flussi transfrontalieri, l'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e di GNL e la capacità bidirezionale, in particolare in caso di emergenza; k) informazioni riguardanti tutti gli obblighi di servizio pubblico che si riferiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Possono essere escluse informazioni critiche in relazione al primo comma, lettere a), c) e d), se una volta rivelate, possono compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 2.   Il piano d'azione preventivo, in particolare le azioni volte a rispettare lo standard infrastrutturale di cui all', tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione che l'ENTSOG elabora conformemente all', paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009. 3.   Il piano d'azione preventivo si basa soprattutto su misure di mercato senza imporre oneri eccessivi alle imprese di gas naturale o senza compromettere il funzionamento del mercato interno del gas. 4.   Gli Stati membri, e in particolare le loro autorità competenti, garantiscono che tutte le misure preventive non di mercato come quelle di cui all'allegato VIII, adottate il 1o novembre 2017, o successivamente, a prescindere se fossero incluse nel piano d'azione preventivo o adottate successivamente, sono conformi ai criteri di cui all', paragrafo 2, primo comma. 5.   L'autorità competente rende pubblica qualsiasi misura di cui al paragrafo 4, che non sia stata ancora inclusa nel piano d'azione preventivo, e notifica alla Commissione la descrizione di tale misura e del suo impatto sul mercato nazionale di gas e, nella misura del possibile, sui mercati di gas degli altri Stati membri. 6.   Se la Commissione nutre dubbi circa la conformità di una misura di cui al paragrafo 4 del presente articolo ai criteri stabiliti all', paragrafo 2, primo comma, essa chiede allo Stato membro interessato la notifica di una valutazione d'impatto. 7.   Una valutazione d'impatto ai sensi del paragrafo 6 comprende almeno: a) l'impatto potenziale sullo sviluppo del mercato nazionale del gas e sulla concorrenza a livello nazionale; b) l'impatto potenziale sul mercato interno del gas; c) l'impatto potenziale sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri confinanti, in particolare per le misure che potrebbero ridurre la liquidità nei mercati regionali o limitare i flussi verso gli Stati membri confinanti; d) i costi e benefici, valutati a fronte di misure di mercato alternative; e) una valutazione della necessità e proporzionalità rispetto ad altre eventuali misure di mercato; f) una valutazione se la misura assicuri pari opportunità a tutti gli operatori del mercato; g) una strategia di eliminazione progressiva, la durata prevista della misura e un calendario appropriato per la revisione. L'autorità nazionale di regolamentazione svolge l'analisi di cui alle lettere a) e b). La valutazione d'impatto è resa pubblica dall'autorità competente e notificata alla Commissione. 8.   Se, sulla base della valutazione d'impatto, la Commissione ritiene che la misura rischi di compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla notifica della valutazione d'impatto con cui chiede, per quanto necessario, la modifica o la revoca della misura. La misura adottata entra in vigore solo una volta approvata dalla Commissione o modificata in conformità della decisione della Commissione. Il periodo di quattro mesi decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. Il termine di quattro mesi può essere prorogato previo consenso della Commissione e dell'autorità competente. 9.   Se, sulla base della valutazione dell'impatto, la Commissione reputa che la misura non sia conforme ai criteri di cui all', paragrafo 2, primo comma, può formulare un parere entro quattro mesi dalla notifica della valutazione d'impatto. Si applica la procedura prevista all', paragrafi 8 e 9. Il periodo di quattro mesi decorre dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. Il termine di quattro mesi può essere prorogato previo consenso della Commissione e dell'autorità competente. 10.   L', paragrafo 9, si applica alle misure soggette ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo. 11.   Il piano d'azione preventivo è aggiornato ogni quattro anni a decorrere dal 1o marzo 2019 o più frequentemente se le circostanze lo giustifichino o su richiesta della Commissione. Il piano aggiornato riprende la valutazione del rischio aggiornata e i risultati delle prove effettuate conformemente all', paragrafo 3. Al piano aggiornato si applica l'.
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