Art. 3
Responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento di gas
In vigore dal 25 ott 2017
Responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento di gas
1. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, in particolare attraverso le autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente. Le autorità competenti collaborano nell'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare a organi diversi specifici compiti previsti nel presente regolamento. Laddove le autorità competenti deleghino i compiti di dichiarazione di uno dei livelli di crisi di cui all', paragrafo 1, lo fanno solo a un'autorità pubblica, al gestore del sistema di trasporto o al gestore del sistema di distribuzione. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza.
3. Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome della sua autorità competente e le relative eventuali modifiche, e li rende pubblici.
4. In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare un approccio a tre livelli che coinvolga, innanzitutto, le imprese di gas naturale pertinenti, le imprese elettriche, se del caso, e il settore, in secondo luogo, gli Stati membri a livello nazionale o regionale e, in terzo luogo, l'Unione.
5. La Commissione coordina l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, a norma del presente regolamento, anche attraverso il GCG o, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell', paragrafo 1, attraverso il gruppo di gestione della crisi di cui all', paragrafo 4.
6. In caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, i gestori del sistema di trasporto cooperano e scambiano informazioni utilizzando il RCSG istituito dall'ENTSOG. L'ENTSOG informa di conseguenza la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati.
7. Ai sensi dell', paragrafo 2, i principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione devono essere identificati e su tale base devono essere stabiliti i gruppi di rischio. Tali gruppi di rischio fungono da base per una maggiore cooperazione regionale al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e consentono accordi su misure transfrontaliere adeguate ed efficaci di tutti gli Stati membri interessati all'interno o all'esterno dei gruppi di rischio lungo i corridoi di approvvigionamento di emergenza.
L'elenco dei gruppi di rischio con relativa composizione è riportato nell'allegato I. La composizione dei gruppi di rischio non osta a che altre forme di cooperazione regionale vadano a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per aggiornare la composizione dei gruppi di rischio riportati nell'allegato I modificando tale allegato al fine di rispecchiare l'evoluzione dei principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e del suo impatto sugli Stati membri, tenendo conto dell'esito della simulazione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione effettuate dall'ENTSOG in conformità dell', paragrafo 1. Prima di procedere all'aggiornamento, la Commissione consulta il GCG nella configurazione prevista dall', paragrafo 4, sul progetto di aggiornamento.
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