Art. 17
Monitoraggio della Commissione
In vigore dal 25 ott 2017
Monitoraggio della Commissione
La Commissione provvede continuamente al monitoraggio delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e ne riferisce regolarmente al GCG.
In base alle valutazioni di cui all', paragrafo 7, entro il 1o settembre 2023 la Commissione redige conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, una proposta legislativa volta a modificarlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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