Art. 16 · Collaborazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia

Art. 16

Collaborazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia

In vigore dal 25 ott 2017
Collaborazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia 1.   Quando gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia cooperano nel processo di elaborazione delle valutazioni del rischio e dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, tale cooperazione può comprendere, in particolare, l'individuazione dell'interazione e della correlazione dei rischi e delle consultazioni al fine di garantire la coerenza transfrontaliera dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. 2.   Con riferimento al paragrafo 1, le parti contraenti della Comunità dell'energia possono partecipare, su invito della Commissione, al GCG per tutte le questioni di interesse reciproco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1938:oj#art-16