Art. 13
Solidarietà
In vigore dal 25 ott 2017
Solidarietà
1. Se uno Stato membro ha chiesto l'applicazione della misura di solidarietà a norma del presente articolo, uno Stato membro che è direttamente connesso allo Stato membro richiedente o, se questo lo prevede, la sua autorità competente oppure il gestore di sistemi di trasporto o di distribuzione adotta, per quanto possibile senza creare situazioni pericolose, le misure necessarie per garantire che l'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel suo territorio sia ridotta o interrotta nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente assicura che il volume di gas in questione sia effettivamente fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel proprio territorio.
In casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata del gestore di sistemi di trasporto dell'energia elettrica o del gas alla sua autorità competente, può inoltre proseguire l'approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas, di cui all', paragrafo 7, nello Stato membro che presta solidarietà qualora il mancato approvvigionamento di gas a dette centrali causi gravi danni al funzionamento del sistema elettrico od ostacoli la produzione e/o il trasporto di gas.
2. Uno Stato membro assicura anche la misura di solidarietà a un altro Stato membro a cui è connesso tramite un paese terzo, a meno che non siano limitati i flussi che attraversano il paese terzo. Tale estensione della misura è subordinata all'accordo degli Stati membri interessati che coinvolgono, se opportuno, il paese terzo tramite il quale sono connessi.
3. Una misura di solidarietà è presa in considerazione come ultima istanza e si applica solo qualora lo Stato membro richiedente:
a)
non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà nonostante l'applicazione della misura di cui all', paragrafo 3;
b)
abbia esaurito tutte le misure di mercato e tutte le misure previste dal suo piano di emergenza;
c)
abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso direttamente o, a norma del paragrafo 2, tramite un paese terzo, una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
d)
si impegna a versare l'equa e tempestiva compensazione nei confronti dello Stato membro interessato che presta solidarietà, in conformità del paragrafo 8.
4. Se più di uno Stato membro può prestare solidarietà a uno Stato membro richiedente, quest'ultimo, previa consultazione di tutti gli Stati membri a cui è stato richiesto di prestare solidarietà, cerca l'offerta più vantaggiosa sulla base del costo, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione degli approvvigionamenti di gas. Gli Stati membri interessati presentano tali offerte sulla base di misure volontarie sul fronte della domanda per quanto e il più a lungo possibile prima di ricorrere a misure non di mercato.
5. Qualora le misure di mercato si rivelino insufficienti per lo Stato membro che presta solidarietà per far fronte alla carenza di approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, lo Stato membro che presta solidarietà può introdurre misure non di mercato al fine di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. L'autorità competente dello Stato membro richiedente informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri che prestano solidarietà quando è assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel suo territorio o qualora gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano, in base alle sue esigenze, ridotti, o qualora siano sospesi su richiesta dello Stato membro che riceve solidarietà.
7. Gli obblighi stabiliti dai paragrafi 1 e 2 si applicano fatti salvi il funzionamento sicuro e affidabile a livello tecnico del sistema del gas di uno Stato membro che presta solidarietà e la capacità massima di esportazione dell'interconnessione delle infrastrutture dello Stato membro interessato verso lo Stato membro richiedente. Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie possono rispecchiare tali circostanze, in particolare quelle in cui il mercato raggiungerà la capacità massima di interconnessione.
8. La solidarietà a norma del presente regolamento è prestata sulla base della compensazione. Lo Stato membro richiedente solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà. Tale equa compensazione copre almeno:
a)
il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente;
b)
tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza;
c)
il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà.
L'equa compensazione ai sensi del primo comma comprende, tra l'altro, tutti i costi ragionevoli che lo Stato membro che presta solidarietà sostiene sulla base dell'obbligo di versare una compensazione in virtù dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili nell'attuazione del presente articolo, come pure gli altri costi ragionevoli legati al pagamento della compensazione conformemente alle norme nazionali in materia di compensazione.
Entro il 1o dicembre 2018 gli Stati membri adottano le misure necessarie, in particolare le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del paragrafo 10, per l'applicazione del primo e del secondo comma del presente paragrafo. Tali misure possono prevedere le modalità pratiche del versamento tempestivo.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni del presente articolo siano attuate in conformità dei trattati, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché degli obblighi internazionali applicabili. Essi adottano le misure necessarie a tal fine.
10. Entro il 1o dicembre 2018 gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente a norma dei paragrafi 1 e 2. Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie sono concordate tra gli Stati membri direttamente connessi o, in conformità del paragrafo 2, tramite un paese terzo e sono descritte nei rispettivi piani di emergenza. Tali modalità possono contemplare, tra l'altro, i seguenti elementi:
a)
la sicurezza operativa delle reti;
b)
i prezzi del gas da applicare e/o la metodologia per la loro fissazione, tenendo conto dell'impatto sul funzionamento del mercato;
c)
l'uso delle interconnessioni, compresa la capacità bidirezionale e lo stoccaggio sotterraneo del gas;
d)
i volumi di gas o la metodologia per la loro fissazione;
e)
le categorie di costi che dovranno essere oggetto di un'equa e tempestiva compensazione, ciò può includere i danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale;
f)
un'indicazione del metodo con cui si potrebbe calcolare l'equa compensazione.
Le modalità finanziarie concordate tra gli Stati membri prima della richiesta di solidarietà contengono disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà come pure un impegno a versare tale compensazione.
I meccanismi di compensazione forniscono incentivi a partecipare a soluzioni di mercato, come le aste e i meccanismi di risposta alla domanda. Essi non creano incentivi perversi, ad esempio nella forma di condizioni finanziarie, affinché gli operatori del mercato posticipino la loro azione fino a quando non vengono applicate misure non di mercato. Tutti i meccanismi di compensazione, o almeno una loro sintesi, sono inclusi nei piani di emergenza.
11. Fintantoché uno Stato membro è in grado di soddisfare con la propria produzione il consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, esso è esonerato dall'obbligo di definire modalità tecniche, giuridiche e finanziarie con gli Stati membri con cui è direttamente connesso o, in conformità del paragrafo 2, tramite un paese terzo ai fini della ricezione di solidarietà. Tale esenzione non pregiudica l'obbligo per lo Stato membro interessato di prestare solidarietà ad altri Stati membri conformemente al presente articolo.
12. Entro il 1o dicembre 2017 e previa consultazione del GCG, la Commissione fornisce orientamenti giuridicamente non vincolanti sugli elementi essenziali delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, in particolare sulle modalità di applicazione pratica degli elementi di cui ai paragrafi 8 e 10.
13. Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie entro il 1o ottobre 2018, la Commissione, previa consultazione delle autorità competenti interessate, può proporre un quadro di riferimento per tali misure che definisca i principi necessari a renderle operative e si fondi sugli orientamenti della Commissione di cui al paragrafo 12. Gli Stati membri mettono a punto le rispettive modalità entro il 1o dicembre 2018, tenendo nella massima considerazione la proposta della Commissione.
14. L'applicabilità del presente articolo resta impregiudicata qualora gli Stati membri non siano in grado di concordare o mettere a punto le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie. In tal caso, gli Stati membri interessati concordano le misure ad hoc necessarie e lo Stato membro richiedente solidarietà assume un impegno a norma del paragrafo 3, lettera d).
15. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di applicarsi immediatamente dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza o che la Commissione, conformemente all', paragrafo 8, primo comma, giunga alla conclusione che la dichiarazione dello stato di emergenza non è o non è più giustificata.
16. Se l'Unione sostiene costi in virtù di qualsiasi responsabilità, diversa dalla responsabilità per atti illeciti o per comportamento illecito a norma dell'articolo 340, secondo comma, TFUE in relazione a misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare in conformità del presente articolo, detti costi le sono rimborsati dallo Stato membro che riceve solidarietà.
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