Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 ott 2017
Per i prodotti non contemplati nell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013 nella sua versione iniziale e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all' dello stesso regolamento sono rimborsati o sgravati. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) scada alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data o entro sei mesi da tale data, esso è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013.
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