Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «specie soggette a taglia minima»: qualsiasi specie elencata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
c) «sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
d) «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
e) «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM;
f) «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
g) «Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM;
h) «Isola di Malta e sud della Sicilia»: le sottozone geografiche 15 e 16 della CGPM;
i) «Mar Egeo e Isola di Creta»: le sottozone geografiche 22 e 23 della CGPM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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