Art. 5
Esenzioni de minimis
In vigore dal 20 ott 2017
Esenzioni de minimis
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a)
per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe;
b)
per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIIb - VIIj;
c)
per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nella sottozona CIEM VII, con l'eccezione delle divisioni CIEM VIIa, VIId e VIIe;
d)
per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo e che praticano la pesca dello scampo nella sottozona CIEM VII;
e)
per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo e che praticano la pesca dello scampo nella sottozona CIEM VI;
f)
per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per catturare la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg;
g)
per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm dotati di maggiore selettività (ad esempio un avansacco a maglie larghe) per la pesca della sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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