Art. 2 · Soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio

Art. 2

Soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio

In vigore dal 19 ott 2017
Soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio 1.   L'autorità competente fissa una soglia di rilevanza unica per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio applicabile a tutti gli enti nella propria giurisdizione. 2.   La soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1 è fissata conformemente alle condizioni di cui all', paragrafo 2, con l'unica differenza che la componente assoluta della soglia di rilevanza non supera 500 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale. 3.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente tiene conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio. 4.   Nel fissare la soglia di rilevanza conformemente al presente articolo, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni consecutivi quando le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono esposizioni verso organismi del settore pubblico, e per dette esposizioni i 90 giorni sono stati sostituiti con 180 giorni, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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