Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ott 2017
Qualora, conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il termine «Varaždinsko» venga utilizzato nell'etichettatura con riferimento alla varietà di cavolo, nel medesimo campo visivo deve essere indicato anche il paese di origine, con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione. In tali casi, è vietata la stampigliatura sulle etichette di qualsivoglia bandiera, emblema, distintivo o altra rappresentazione grafica, se questi sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche, l'origine o la provenienza del prodotto.
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