Art. 53 · Condizioni di trattamento specifiche

Art. 53

Condizioni di trattamento specifiche

In vigore dal 12 ott 2017
Condizioni di trattamento specifiche 1.   Se richiesto dal presente regolamento, l’EPPO prevede condizioni specifiche di trattamento e informa il destinatario dei dati personali operativi di tali condizioni e dell’obbligo di rispettarle. 2.   L’EPPO rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste da un’autorità nazionale a norma dell’, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/680.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1939:oj#art-53