Art. 3
Informazioni finanziarie
In vigore dal 4 ott 2017
Informazioni finanziarie
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni partecipanti dispongono di processi contabili che consentono loro di produrre informazioni finanziarie sui conti economici separati e note esplicative su tali informazioni.
2. Le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 sono conformi alla disciplina contabile applicabile per la redazione dei bilanci degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
Storico versioni
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