Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 ott 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1)
«organo di gestione», l'organo di uno schema di carte di pagamento o di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni che è designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende le persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto;
(2)
«alta dirigenza», le persone fisiche che, in uno schema di carte di pagamento o in un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, esercitano funzioni esecutive e sono responsabili della gestione quotidiana dello schema di carte di pagamento o del soggetto incaricato del trattamento di fronte all'organo di gestione;
(3)
«remunerazione», tutte le forme di remunerazione fissa e variabile, inclusi i pagamenti effettuati o i benefici monetari o non monetari, conferita direttamente da uno schema di carte di pagamento o da un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, o per conto degli stessi, a dipendenti;
(4)
«servizi condivisi», qualsiasi attività, funzione o servizio svolto o da un'unità interna di uno schema di carte di pagamento o di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni o da una persona giuridica distinta ed eseguito a beneficio sia dello schema di carte di pagamento che del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
(5)
«gruppo», l'impresa madre e tutte le sue figlie ai sensi dell', punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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