Art. 13
Uso di un sistema condiviso di gestione delle informazioni
In vigore dal 4 ott 2017
Uso di un sistema condiviso di gestione delle informazioni
Un sistema di gestione delle informazioni che è condiviso da uno schema di carte di pagamento e da un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni garantisce che:
a)
il personale dello schema di carte di pagamento e quello del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni siano identificati separatamente tramite la procedura di autenticazione per accedere al sistema di gestione delle informazioni;
b)
gli utenti abbiano accesso unicamente alle informazioni cui hanno diritto in conformità al presente regolamento. In particolare, eventuali informazioni sensibili, come quelle di cui all', di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni non sono accessibili al personale dello schema di carte di pagamento e le eventuali informazioni sensibili di uno schema di carte di pagamento non sono accessibili al personale del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni.
Storico versioni
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