Art. 11 · Remunerazione

Art. 11

Remunerazione

In vigore dal 4 ott 2017
Remunerazione 1.   I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni adottano politiche di remunerazione che non incentivano il personale ad applicare a uno schema di carte di pagamento un trattamento preferenziale o a fornirgli informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti. La remunerazione dei dipendenti rispecchia pertanto i risultati economici del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni e non è direttamente o indirettamente legata ai risultati economici dello schema di carte di pagamento al quale il soggetto incaricato del trattamento delle operazioni presta servizi. 2.   Gli schemi di carte di pagamento adottano politiche di remunerazione che non incentivano il personale ad applicare a un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni un trattamento preferenziale o a fornirgli informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti. La remunerazione dei dipendenti rispecchia pertanto i risultati economici dello schema di carte di pagamento e non è direttamente o indirettamente legata ai risultati economici del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni. 3.   Le politiche di remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
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