Art. 2
Gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati
In vigore dal 29 set 2017
Gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati conformemente ai seguenti criteri:
a)
il valore degli strumenti finanziari associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negoziati nelle sedi di negoziazione degli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli strumenti finanziari negoziati nelle sedi di negoziazione di detti Stati membri;
b)
il valore dei contratti finanziari associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei contratti finanziari in essere negli Stati membri in esame;
c)
il valore dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, per la misurazione della performance negli Stati membri in esame, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei fondi di investimento autorizzati o notificati ai fini della commercializzazione in detti Stati membri;
d)
l'eventualità che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento sia stato indicato come potenziale sostituto di altri indici di riferimento inclusi nell'elenco degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento, o sia già stato utilizzato in loro sostituzione;
e)
con riferimento alle norme contabili o aventi altre finalità regolamentari:
i)
l'eventualità che l'indice di riferimento sia utilizzato come riferimento nel quadro della regolamentazione prudenziale, ad esempio per i requisiti in materia di capitale, liquidità o leva finanziaria;
ii)
l'eventualità che l'indice di riferimento sia utilizzato nel quadro dei principi contabili internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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