Art. 13 · Mezzi elettronici

Art. 13

Mezzi elettronici

In vigore dal 28 set 2017
Mezzi elettronici 1.   Se il documento informativo sulle spese è fornito con mezzi elettronici, i prestatori di servizi di pagamento possono modificare il modello solo come segue, a condizione che nel contempo il consumatore ottenga una copia del documento informativo sulle spese in linea con il modello in allegato, compilato conformemente agli articoli da 2 a 12, modificare il modello solo come segue: (a) in deroga all', paragrafo 2, lettera d), aumentando le dimensioni dei caratteri tipografici, purché siano rispettate le proporzioni stabilite all', paragrafo 2; (b) se le dimensioni degli strumenti informatici sono tali che l'uso di diverse tabelle e colonne rende difficile la lettura del documento informativo sulle spese, usando un'unica colonna o un'unica tabella a condizione di rispettare l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci; (c) usando strumenti informatici, quali il layering e i pop up, purché il titolo del documento informativo sulle spese, il simbolo comune, la dichiarazione introduttive, le voci e le sottovoci siano presentati in evidenza e sia rispettato l'ordine delle informazioni. 2.   Gli strumenti informatici di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono utilizzati in modo intrusivo, tale da distrarre il consumatore dalle informazioni contenute nel documento informativo sulle spese. Le informazioni fornite mediante layering e pop up sono limitate alle informazioni di cui al presente regolamento.
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