Art. 1
In vigore dal 28 set 2017
Le deroghe alle norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 5-A del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (nel prosieguo: il «protocollo sull'origine»), si applicano ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento nei limiti dei contingenti fissati in detto allegato.
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