Art. 5
In vigore dal 28 set 2017
1. In deroga all' e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;
b)
il pagamento non viola l', paragrafo 2; e
c)
lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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