Art. 4
In vigore dal 28 set 2017
1. In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all' è stato inserito nell'allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale adottato prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;
d)
il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
e)
lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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