Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 set 2017
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio. 3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi e le persone e le entità che agiscono a nome o sotto la loro direzione e le entità da loro detenute e controllate, identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che: a) conducono ostilità in violazione dell'accordo per la pace e la riconciliazione in Mali («accordo»); b) adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, l'attuazione dell'accordo o che la mettono a repentaglio; c) agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) e b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali; d) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell'attuazione di attacchi contro: i) le varie entità citate nell'accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e governative, le unità di pattugliamento congiunto e le forze maliane di sicurezza e difesa; ii) gli operatori di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e altro personale dell'ONU o associato, compresi i membri del gruppo di esperti; iii) forze di sicurezza internazionali, comprese la Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi; e) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali; f) pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio; g) utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali; h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio. 4.   L'allegato I contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati. 5.   L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
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