Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 set 2017
Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato: 1) all' è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   Per quanto riguarda i prodotti originari del Canada che rientrano nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 4. La percentuale da applicare è riportata nell'allegato I bis. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.»; 2) è inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.
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