Art. 8 · Comunicazioni

Art. 8

Comunicazioni

In vigore dal 19 set 2017
Comunicazioni 1.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui vengono presentate le domande, i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il mese precedente. 2.   In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, corrispondenti ai quantitativi di titoli restituiti a norma dell' e i quantitativi che formano oggetto di titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati: a) entro il decimo giorno di ogni mese del periodo contingentale annuo; b) per i quantitativi non ancora comunicati al momento della notifica di cui alla lettera a): al massimo entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale. 3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il quantitativo è espresso in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddiviso per numero d'ordine.
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