Art. 7
Cauzioni
In vigore dal 19 set 2017
Cauzioni
1. Una cauzione di 9,5 EUR per le carni bovine e di 6,5 EUR per le carni suine, per 100 chilogrammi di equivalente peso carcassa, è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.
2. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un quantitativo inferiore a quello oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2, del suddetto regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.
3. Quando, a norma dell', è restituita una parte del quantitativo di titoli, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
4. Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo oggetto di un titolo individuale, è svincolata l'intera cauzione.
Storico versioni
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