Art. 5 · Rilascio dei titoli di importazione

Art. 5

Rilascio dei titoli di importazione

In vigore dal 19 set 2017
Rilascio dei titoli di importazione 1.   I titoli di importazione sono rilasciati nel periodo compreso tra il 23o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande secondo quanto indicato all', paragrafi 3 e 4. 2.   I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Tuttavia, la validità del titolo di importazione scade il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale. 3.   I titoli di importazione non sono trasferibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:1585:oj#art-5