Art. 5
Rilascio dei titoli di importazione
In vigore dal 19 set 2017
Rilascio dei titoli di importazione
1. I titoli di importazione sono rilasciati nel periodo compreso tra il 23o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande secondo quanto indicato all', paragrafi 3 e 4.
2. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Tuttavia, la validità del titolo di importazione scade il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.
3. I titoli di importazione non sono trasferibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1585:oj#art-5