Art. 4 · Domande di titoli di importazione

Art. 4

Domande di titoli di importazione

In vigore dal 19 set 2017
Domande di titoli di importazione 1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all', paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione. 2.   Ai fini dell' del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti di un titolo di importazione forniscono la prova di avere importato o fatto importare per loro conto, a norma delle disposizioni doganali pertinenti, un quantitativo di prodotti nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente la presentazione della domanda di titolo di importazione. Il quantitativo importato riguarda i seguenti prodotti: a) per i contingenti tariffari di carni bovine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91; b) per i contingenti tariffari di carni suine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91, oppure i prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell', paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'. 4.   Nel caso in cui il quantitativo per il sottoperiodo non sia esaurito al termine del primo periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione nei primi sette giorni dei due mesi successivi. In questi casi, rientrano tra i richiedenti ammissibili anche gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tuttavia, non è aperto alcun periodo di presentazione di domande nel mese di dicembre. 5.   Una volta esaurito il quantitativo disponibile nell'ambito di un sottoperiodo al termine di un periodo di presentazione delle domande, la Commissione sospende ulteriori domande per tale sottoperiodo. 6.   La domanda di titolo di importazione menziona soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa. 7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano: a) nella casella 8, il nome «Canada» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»; b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato III. 8.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande secondo quanto indicato ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli negativi, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddivisi per numero d'ordine. 9.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda il periodo contingentale 2017, tutti i richiedenti ammissibili ai sensi del paragrafo 4 presentano le domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di ottobre 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:1585:oj#art-4